E’ entrata in vigore il 6 Maggio 2019 la nuova normativa antincendio per gli edifici di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri.
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti:
- Entreranno immediatamente in vigore per le nuove costruzioni
Mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:
- Maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
- Maggio 2021 per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
Per interventi di rifacimento delle facciate, ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
- Edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
- Edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessivadelle stesse
Gli edifici vengono suddivisi in base all’altezza in 4 livelli di prestazione:
- livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendio: 12 m ≤ h < 24 m
- livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendio: 24 m < h ≤ 54 m
- livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendio: 24 m < h ≤ 54 m
- livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendio: 54 m <h ≤ 80 m
Per ogni ulteriore chiarimento alleghiamo copia del Decreto.
STUDIO DEL NEGRO
