Con la riforma del Condominio del 2012 il Legislatore è andato a modificare l’Art. 70 delle disp. Att. Del C.C., aumentando gli importi per i quali i condomini possono essere multati e al contempo indicando espressamente l’Assemblea come organo incaricato di irrogare la sanzione.
In caso di infrazioni al Regolamento di Condominio, se questo lo prevede, il condomino indisciplinato può essere condannato a pagare una somma fino ad € 200,00 ed in caso di recidiva fino ad € 800,00. Questi importi devono essere destinati al pagamento delle spese ordinarie.
Ma nella vita di tutti i giorni questa norma è realmente applicabile?
Nella maggioranza dei casi i condomini si presentano in Studio lamentandosi del comportamento di Tizio e chiedendo che l’amministratore come “supervisore” delle parti comuni provveda ad irrogare le sanzioni previste ergendosi ad accusatore, giudice e carnefice.
Questo modus operandi non è applicabile, poiché la norma prevede espressamente che debba essere l’Assemblea a comminare la sanzione, ma purtroppo omette di indicare chi debba essere l’accusatore e quali prove debbano accompagnare la pretesa della sanzione.
Supponendo che l’amministratore attento e presente in condominio possa effettivamente rilevare alcune infrazioni al Regolamento di Condominio nei restanti casi dovrebbero essere i condomini stessi a denunciare gli indisciplinati.
Ma una volta rilevata l’infrazione quali prove debbono essere portate a sostegno “dell’accusa” e in che modo va modulato l’importo della sanzione?
Su questo punto il Legislatore ha lasciato un vuoto rendendo di fatto di difficile applicazione, se non impossibile, la norma, lasciando spazio a ricorsi di ogni genere nel caso il “condannato” non ritenga congrua la sanzione o addirittura insufficienti le prove presentate.
Provate ad immaginare l’Assemblea indetta per comminare una sanzione a Caio, dove Tizio, che ha fornito le prove fotografiche, supportato da una parte dei condomini è l’accusatore, mentre a difesa di Caio interviene Sempronio, che a sua volta accusa Tizio di un’altra infrazione al Regolamento di cui si riserva di fornire le prove…. potete dire addio alla tanto agognata pace condominiale e al vostro quieto vivere.
Infine ad aumentare la confusione e a porre ulteriori limiti alla norma è intervenuta la Cassazione con la sentenza n.10837 del 17/10/1995, ad oggi non ancora smentita, che esclude dall’applicabilità della sanzione chi occupa l’immobile a titolo di locazione o chi utilizza le parti comuni per mere ragioni di ospitalità.
STUDIO DEL NEGRO

la sanzione dovrebbe costituire una sorta di reddito per il condominio soggetta a dichiarazione ai fini del TUIR 917/86.
Ammesso e non concesso che si arrivi all’irrogazione della sanzione, e ancor più all’incasso della stessa, questa non costituisce produzione di un redditto tassabile, ma come specifica l’Art.70 delle disp.att. C.C. viene devoluta al fondo per la gestione ordinaria e quindi dedotta dai costi di gestione.
Se a Lei risulta diversamente le saremmo grati se potesse citarci la disposizione di Legge a cui Lei fa riferimento.