Quando una coppia che viveva in una casa di proprietà di un solo coniuge si separa può succedere che l’immobile venga assegnato al coniuge non proprietario. In questo caso chi è tenuto al pagamento delle spese condominiali?
La Corte di Cassazione ha risposto al quesito con la sentenza n. 9920 del 19/04/2017.
Nel caso in oggetto, a seguito di una separazione, il Giudice aveva assegnato l’appartamento (facente parte di un Condominio), di proprietà della moglie, al marito, concedendo a quest’ultimo il diritto di abitare nell’immobile anche dopo la separazione.
In seguito al mancato versamento delle spese condominiali il Condominio agiva in giudizio nei confronti del marito, il quale si opponeva alla richiesta sostenendo che essendo la moglie la proprietaria dell’immobile doveva essere lei a pagare le spese condominiali.
Nei primi due gradi di giudizio sia il Giudice di Pace, sia il Giudice in appello accoglievano parzialmente le richieste del marito condannandolo al pagamento delle sole spese ordinarie e ponendo quelle straordinarie a carico della moglie proprietaria.
Non soddisfatto il marito ricorreva in Cassazione, la quale confermava integralmente le precedenti sentenze.
Secondo la Corte di Cassazione il soggetto che vanta il diritto di abitare un immobile è al contempo obbligato a pagare le spese di ordinaria amministrazione, mentre rimangono a carico del proprietario quelle relative agli interventi straordinari.
STUDIO DEL NEGRO

Salve vorrei sapere se per spese ordinarie si intende il compenso x l amministratore, piccole opere di manutenzione della casa, tubature, caldaia, cancello elettrico e autoclave condominiale, l assicurazione sul fabbricato ecc…., grazie x la celere risposta
Esattamente, rientrano nelle spese ordinarie tutte quelle spese di gestione che servono a garantire il regolare funzionamento del Condominio. Sono invece spese straordinarie, ad esempio, il rifacimento della facciata, la sostituzione della caldaia, ecc…