Riteniamo interessante riportare l’attenzione di colleghi e condomini su una interessante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di revoca dell’amministratore su istanza di un solo condomino, Cassazione ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017.

Come sappiamo, dopo la riforma del Condominio, l’art. 1129 del C.C stabilisce che l’Amministratore può essere revocato anche dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, per uno dei motivi specifici indicati dalla legge. Tutti noi professionisti, addetti ai lavori e condomini abbiamo sempre pensato che il ricorso va presentato tramite un avvocato e invece a quanto pare non c’è bisogno dell’avvocato.

E’ successo infatti che un condomino ha presentato il ricorso al Tribunale di Roma per la revoca dell’amministratore del suo condominio senza l’assistenza di un avvocato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca proposta dal condomino perché era stata proposta personalmente, senza l’assistenza di un avvocato.

Il condomino ha fatto appello e la Corte d’Appello di Roma gli ha dato ragione affermando che “il condomino è legittimato a difendersi personalmente e non deve perciò ricorrere all’assistenza di un legale” perché si tratta di un giudizio che non ha carattere decisorio e che non incide su posizioni soggettive.

L’Amministratore ..ahimè.. non contento ha fatto ricorso alla Suprema Corte che gli ha dato torto rigettando il suo ricorso in quanto infondato poiché il procedimento di revoca dell’amministratore di Condominio ha “carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare” ed ha lo scopo fondamentale di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore e in questo caso quindi non è indispensabile l’assistenza legale di un avvocato. In effetti, per inciso poi, la richiesta di revoca era ampiamente fondata poiché il nostro collega non aveva dato esecuzione a tre sentenze di annullamento di alcune delibere assembleari.

Beh..non so a voi ma a me questa sentenza sembra interessante almeno sotto due aspetti, in primis perché la giurisprudenza è ancora molto carente dopo la riforma del Condominio e questa ordinanza della Suprema Corte è destinata a fare scuola. In secondo luogo è interessante perché dovrebbe essere un monito per i colleghi che sono disposti a lottare fino alla Cassazione per difendere il proprio incarico ma che sono incapaci di esaminare il proprio operato e fare un passo indietro davanti a certe situazioni.

D’altra parte però qualche controindicazione, diciamo qualche effetto collaterale, di tale ordinanza si avrà sicuramente nella vita quotidiana nei rapporti amministratore-condomini nella tendenza alla richiesta di revoca per futili motivi giustificati solo dalla personalizzazione di problemi condominiali che molte volte si instaura nell’animo di alcuni condomini e che facilmente poi si trasformano in antipatia nei confronti dell’amministratore. Speriamo insomma che in questi casi la sentenza in esame non funga da incentivo a richieste di revoca di bravi professionisti solo per questioni diciamo……di pelle.

Studio del Negro

Revoca dell’amministratore su iniziativa di un condomino
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